Superbonus 2023
13/01/2023 - Ieri voto definitivo all'art. 9 del DL 176/2022:
(decreto c.d. "Aiuti-quarter")
Riduzione del superbonus dal 110% al 90% per le spese sostenute nel 2023 per li interventi effettuati dai condomini, e dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio.
Norma transitoria:
Beneficio detrazione al 110% anche per le spesse sostenute nel 2023 riferimento all'art. 1 comma 894 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023). Viene confermata la disposizione contenuta nell'art. 9 comma 1 lett. a) n°2 del DL 179/2022 che ha differito il superbonus al 110% per le c.d. "villette". Nello specifico, per le persone fisiche, di cui al comma 9 lett. b) dell'art. 119 del DL 34/2020, che effettuano interventi su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari, il superbonus continua a spettare nella misura del 110% con riguardo alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023 (non più quindi soltanto fino al 31 dicembre 2022), a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano effettuai lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.
Misura per i lavori su villette di persone fisiche avviati dal 2023: i medesimi soggetti di cui alla sopracitata lett. b) del comma 9 hanno diritto al superbonus nella misura del 90% in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se hanno avviato gli interventi a partire dal 1° gennaio, ma a condizione che:
- il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto degli interventi;
- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un "reddito di riferimento" (*) non superiore a 15.000 euro, determinato secondo le modalità stabilite dal comma 8-bis. 1 introdotto nell'art. 119 del DL 34/2020 dal decreto "Aiuti-quarter". (*) Per calcolare il reddito complessivo di un determinato nucleo familiare, bisognerà sommare tutti i redditi complessi del contribuente, coniuge e familiare a carico. Il reddito di riferimento per il Superbonus se ottiene dividendo la somma dei redditi complessivi del contribuente e del coniuge (o soggetto assimilato), e familiare a carico di cui all'art.12 c.2 del TUIR) relativi all'anno precedente quello di sostenimento della spesa, per un numero che varia in funzione della condizione familiare per un numero di parte determinato come segue:
> Contribuente: 1;
> Coniuge convivente: +1;
> Familiare a carico:
o un familiare: +0,5;
o 2 familiari: +1;
o 3 o più familiari: +2.
Confermata la disposizione contenuta nell'art.9 comma 1 lett. c) del DL 176/2022: detrazione al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per immobili situati nei Comuni colpiti da eventi sismici (stato di emergenza), fermo restando il dispositivo di cui al comma 10-bis dell'art.119 del DL 176/2022, invariato, prevede un contributo per aiutare a usare il superbonus da parte di chi si trova in particolari condizioni reddituali.
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