RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI E ACQUISTI ONLINE
Nel caso in cui i dipendenti che, nel corso delle trasferte, sostengono spese facendosi rilasciare dei documenti che non sono delle fatture emesse nei confronti del proprio datore di lavoro, ma sono a sé intestati, oppure anonimi, l’allegazione di tali documenti alla nota spese dimostra l’inerenza della spesa per il datore di lavoro.
Nella circolare 326/E/1997 l’Agenzia
delle Entrate dispone che nella nota
spese dei dipendenti potrebbero anche essere inserite quelle piccole spese che
sarebbero di competenza del datore di lavoro, ma che sono
sostenute dal dipendente per snellezza operativa, evitando quindi di dover
chiedere al venditore l’emissione di una fattura per l’acquisto di una risma di
carta per la stampante o per le pile della calcolatrice.
Se un dipendente acquista
dei beni nell’ambito di una trasferta fuori dal territorio della Ue, e li porta
in Italia, si realizza una importazione, per la quale deve essere presentata
una dichiarazione doganale. Sul punto, data la definizione di importatore prevista dal
codice doganale, alcune considerazioni devono essere fatte anche nel caso degli
acquisti online.
Da un punto di vista Iva, gli acquisti online
possono essere distinti in quattro grandi categorie: acquisti di servizi
elettronici, acquisti intracomunitari, acquisti di beni che sono già
in Italia ed importazioni.
Le ultime tre operazioni
hanno ad oggetto un bene mobile materiale che arriva in azienda, e per
distinguerle tra loro sarebbe necessario capire da dove è stato spedito il
bene; in questo senso, di ausilio sono spesso le indicazioni in fattura ed i numeri
identificativi ai fini Iva utilizzati dai venditori.
Prima di vedere le varie
fattispecie di acquisti online, una considerazione è d’obbligo riguardo al
fatto che non si sia in presenza di un documento di spesa intestato all’azienda.
La domanda da farsi, secondo me, è se è comunque da considerare l’azienda come
acquirente, oppure il dipendente.
Se si sostiene che il bene sia stato acquistato dal dipendente per il proprio uso personale (si
pensi ad una custodia per smartphone…), ma pagato con carta di credito
aziendale, in capo all’azienda non sorgerà alcun obbligo Iva.
Tuttavia, deve essere tenuto
conto che se si sostiene tale tesi, si finisce nei fatti per fare un regalo al
dipendente, e sono da valutare i connessi obblighi di sostituzione di imposta.
Qualora invece sia evidente che il bene è stato acquistato per motivi aziendali,
fermo restando che non si esclude la possibilità che possa essere contestata
l’inerenza del costo per erronea intestazione della fattura, chi scrive ritiene
che eventuali
obblighi Iva relativi all’acquisto ricadono sull’azienda.
Iniziamo analizzando le importazioni. Potrebbe giungere in azienda un
bene per cui è stata fatta una bolletta doganale intestata al dipendente
anziché alla azienda; qualora il valore dichiarato in importazione sia di
modesto importo, si potrebbe anche non essere in presenza di una vera e propria
bolletta doganale, in quanto l’Iva in dogana è stata assolta dal venditore
tramite IOSS o dal corriere con il regime speciale per la dichiarazione e il
pagamento dell’IVA all’importazione.
In questo caso, parrebbe logico
dover correggere l’operazione, contattando l’ufficio doganale per una revisione
dell’accertamento (cosa complessa perché senza documento
doganale non si conosce nemmeno quale sia l’Ufficio presso cui è stata fatta la
dichiarazione).
Passiamo agli acquisti di beni che sono già presenti in Italia,
ceduti da venditori esteri.
Quando il venditore emette
correttamente fattura a nome dell’azienda, in genere si capisce che la
circostanza è questa dal fatto che il fornitore indica un numero di partita Iva
italiana in fattura e/o il riferimento all’articolo 17
D.P.R. 633/1972 o all’articolo 194
della Direttiva 2006/112/CE.
Nel caso di operazione resa
a privato, invece, si potrebbe non avere nessun documento giustificativo,
oppure avere un documento, anche sotto forma di fattura, che indica
l’assolvimento dell’Iva italiana. In questo caso – se si considera
acquirente l’azienda – la stessa deve emettere una autofattura.
Passiamo agli acquisti comunitari di
beni, cioè
quelli spediti in Italia da altro Paese UE.
Normalmente,
se viene emessa fattura all’azienda, li si riconosce dal fatto che è indicato
un numero di partita Iva comunitario verificabile nel VIES e talvolta l’indicazione
all’articolo 138
della Direttiva 2006/112/CE.
Nel caso di vendita da comunitario a
privato italiano, vi sarà in genere assolvimento dell’imposta italiana tramite
OSS, e quindi potrebbe esserci un documento con indicata la partita Iva estera
e l’Iva italiana.
In questo
caso – se
si considera acquirente l’azienda – la stessa deve emettere una autofattura.
Teoricamente,
se l’azienda è obbligata alla compilazione del modello Intra 2-bis dovrebbe
indicare l’operazione nello stesso modello, ma ai fini pratici ci si domanda se
abbia senso, posto che il fornitore (che considera come acquirente il
dipendente) non ha fatto speculare dichiarazione a nome dell’azienda. Insomma,
va valutato se fare le cose corrette e correre il rischio di essere controllati
per disallineamenti, o fare le cose non corrette diminuendo questo rischio…
Stesso
problema visto sopra si ha quando si acquistano servizi elettronici, in
quanto se il fornitore individuasse che il cliente è un soggetto passivo
stabilito in Italia, l’azienda dovrebbe assolvere l’IVA italiana con reverse
charge e nel caso dichiarare l’operazione nel modello Intra 2-quater, mentre se il
cliente è un privato italiano (dipendente) in genere l’operazione è
assoggettata ad IVA italiana da parte del fornitore con il sistema OSS. Anche
in tale caso l’assolvimento dell’Iva con autofattura è consigliabile,
la comunicazione in Intra 2-quater è da valutare.


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