BONUS 75% BARRIERE ARCHITETTONICHE
La circolare 17/E/2023 del 26 giugno 2023 precisa in
merito ai principali profili d’interesse dell’agevolazione di cui all’articolo 119-ter
D.L. 34/2020, come introdotto dalla Legge di bilancio 2022,
agevolazione per interventi direttamente finalizzati al superamento e
all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti” (lavori di
eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, nonché per la realizzazione di ogni
strumento di comunicazione e tecnologia avanzata idoneo a favorire la mobilità
delle persone handicappate gravi ex articolo 3,
comma
Sono agevolati i lavori di
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche a prescindere dalla
presenza delle persone potenzialmente fruitori di tali migliorìe.
Il bonus spetta fino al 31 dicembre 2025
e la misura del beneficio fiscale
riconosciuto, pari al 75% delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022.
Soggetti beneficiari della detrazione: persone fisiche, compresi gli esercenti
arti e professioni, gli enti pubblici
e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e tutti i soggetti
che conseguono reddito d’impresa.
L’articolo
2, comma 1-bis, D.L. 11/2023 consente ai sopra citati beneficiari
di fruire in ogni caso
dell’agevolazione in esame mediante le opzioni di cessione del credito e sconto
in fattura, con previsione esonerativa dal divieto di esercitare le
opzioni ex articolo 121, comma 1, lettere a) e b), D.L.
34/2020.
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo; ed è
calcolata in relazione a massimali di spesa rispettivamente non superiori a
euro 50.000 per gli edifici unifamiliari (e le unità immobiliari equiparate,
funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo); a euro 40.000 per ciascuna
delle prime otto unità immobiliari componenti gli edifici plurifamiliari; a
euro 30.000 per ciascuna ulteriore unità a partire dalla nona.
La circolare puntualizza che il beneficio
spetta anche per l’automazione degli
impianti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche sia
negli edifici, sia nelle singole unità immobiliari, nonché per le spese di smaltimento e bonifica dei materiali e
dell’impianto sostituito.
Anche dal punto di vista oggettivo,
l’agevolazione è d’interesse perché attiene a lavori
di tipologia variegata, eseguibili su unità immobiliari di qualsiasi categoria
catastale: quali la sostituzione di pavimenti, porte, infissi; il
rifacimento di impianti elettrici, citofonici, ascensori (e relativi
terminali); la realizzazione di rampe interne ed esterne agli edifici, di servo
scala e di piattaforme elevatrici; il rifacimento delle scale; il rifacimento dei
servizi igienici (compresi tutti i conseguenti lavori di completamento e
finitura).
Chiaramente è doveroso il rispetto
delle prescrizioni tecniche puntualmente dettate per ogni tipologia di
intervento dal D.M. 14.06.1989 n. 236; ogni intervento
edilizio deve essere congegnato per consentire la circolazione negli spazi di
una persona su carrozzella a ruote; così come l’installazione di
serramenti o impianti deve rispettare misure ed altezze, quanto ai comandi
degli stessi, accessibili a detti soggetti.
Riassumendo: 1. obbligo che il rispetto dei requisiti di natura tecnica risulti attestato da apposita documentazione, 2. il bonus non trova applicazione con riguardo agli edifici oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione anche senza ampliamento.


Commenti
Posta un commento