BONUS 75% BARRIERE ARCHITETTONICHE

 



La circolare 17/E/2023 del 26 giugno 2023 precisa in merito ai principali profili d’interesse dell’agevolazione di cui all’articolo 119-ter D.L. 34/2020, come introdotto dalla Legge di bilancio 2022, agevolazione per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti” (lavori di eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, nonché per la realizzazione di ogni strumento di comunicazione e tecnologia avanzata idoneo a favorire la mobilità delle persone handicappate gravi ex articolo 3, comma 3, L. 104/1992 – e di cui all’articolo 119, commi 2 e 4, D.L. 34/2020, che agevola gli stessi interventi sopra citati nell’ambito del superbonus.

Sono agevolati i lavori di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche a prescindere dalla presenza delle persone potenzialmente fruitori di tali migliorìe.

Il bonus spetta fino al 31 dicembre 2025 e la misura del beneficio fiscale riconosciuto, pari al 75% delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022.

Soggetti beneficiari della detrazione: persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e tutti i soggetti che conseguono reddito d’impresa.

L’articolo 2, comma 1-bis, D.L. 11/2023 consente ai sopra citati beneficiari di fruire in ogni caso dell’agevolazione in esame mediante le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, con previsione esonerativa dal divieto di esercitare le opzioni ex articolo 121, comma 1, lettere a) e b), D.L. 34/2020.

La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo; ed è calcolata in relazione a massimali di spesa rispettivamente non superiori a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari (e le unità immobiliari equiparate, funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo); a euro 40.000 per ciascuna delle prime otto unità immobiliari componenti gli edifici plurifamiliari; a euro 30.000 per ciascuna ulteriore unità a partire dalla nona.

La circolare puntualizza che il beneficio spetta anche per l’automazione degli impianti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche sia negli edifici, sia nelle singole unità immobiliari, nonché per le spese di smaltimento e bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Anche dal punto di vista oggettivo, l’agevolazione è d’interesse perché attiene a lavori di tipologia variegata, eseguibili su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale: quali la sostituzione di pavimenti, porte, infissi; il rifacimento di impianti elettrici, citofonici, ascensori (e relativi terminali); la realizzazione di rampe interne ed esterne agli edifici, di servo scala e di piattaforme elevatrici; il rifacimento delle scale; il rifacimento dei servizi igienici (compresi tutti i conseguenti lavori di completamento e finitura).

Chiaramente è doveroso il rispetto delle prescrizioni tecniche puntualmente dettate per ogni tipologia di intervento dal D.M. 14.06.1989 n. 236; ogni intervento edilizio deve essere congegnato per consentire la circolazione negli spazi di una persona su carrozzella a ruote; così come l’installazione di serramenti o impianti deve rispettare misure ed altezze, quanto ai comandi degli stessi, accessibili a detti soggetti.

Riassumendo: 1. obbligo che il rispetto dei requisiti di natura tecnica risulti attestato da apposita documentazione, 2. il bonus non trova applicazione con riguardo agli edifici oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione anche senza ampliamento.

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