Fondo perduto spese superbonus al 90% per il 2023
Per
i contribuenti dai redditi più modesti che hanno effettuato interventi edilizi
ricadenti nel superbonus e in difficoltà a pagare l’importo dei
lavori da realizzarsi sull’abitazione principale, agevolati
non più al 110%, ma con l’aliquota ridotta del 90% a partire
dall’1.1.2023, dispone il D.L. 176/2022, cd. Aiuti - quater, che
ha previsto al suo articolo 9,
comma 3, con riguardo alle spese sostenute nel corso
dell’anno 2023, dei contributi a fondo perduto. Tale
contributo – che la norma espressamente qualifica come non concorrente alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi dei percipienti
– sarà erogato dall’Agenzia delle entrate secondo
i criteri e le modalità del Decreto MEF 31.7.2023, che subordina l’accesso al
contributo al preventivo invio dell’apposito modello e al rispetto delle
modalità operative e dei termini prescritti con il provvedimento direttoriale
n. 332648/2023.
Secondo
l’impianto normativo disciplinante la casistica, la facoltà di accedere al contributo
pubblico è riservata alle sole persone fisiche private (che
operano come tali) le quali, nell’anno 2022, hanno avuto un reddito di
riferimento, calcolato sulla base dei criteri di cui all’articolo
119, comma 8-bis1, D.L. 34/2020, non
superiore a euro 15.000; purché titolari del
diritto di proprietà o di un diritto reale di
godimento sull’immobile abitativo adibito ad abitazione
principale, condominiale o unifamiliare, oggetto di
interventi edilizi ammessi alla detrazione superbonus.
Quanto
al massimale di spesa a cui il contributo va
parametrato, per l’articolo 3 Decreto MEF 31.7.2023, questo è pari a euro
96.000 per intervento, rilevando ovviamente le spese sostenute
direttamente dal richiedente, o a lui imputate in caso di interventi
condominiali, anche se oggetto di cessione del credito o
di sconto in fattura. Ai fini del contributo, assumeranno
rilievo i soli pagamenti delle spese edilizie effettuati
mediante bonifici dedicati, eseguiti tra l’1.1.2023 e il 31.10.2023,
come previsto dal comma 3 del citato articolo 3.
La richiesta di
contributo deve essere presentata all’Agenzia delle
entrate, ai sensi dell’articolo 4 del D.M. MEF, entro il prossimo 31.10.2023 avvalendosi
dell’apposita piattaforma web, direttamente o mediante un intermediario
abilitato. L’accesso all’agevolazione è subordinato alla preventiva
trasmissione dell’apposito modello di richiesta, in cui dovrà
essere riportata: la dichiarazione del contribuente di essere in possesso dei
requisiti soggettivi e reddituali richiesti per
l’erogazione del contributo; l’indicazione del codice
fiscale del richiedente (o di quello del de cuius, se il
richiedente è l’erede che conserva la detenzione materiale e diretta
dell’immobile) e l’indicazione dell’iban del conto corrente
bancario o postale del richiedente, intestato o
cointestato, su cui saranno accreditati gli importi spettanti. È da notare che
la misura del contributo spettante al singolo richiedente – che comunque non
potrà mai eccedere euro 9.600, ossia il 10% del massimale di Euro 96.000 –
potrà essere determinata dall’Agenzia delle entrate solo una
volta verificato il rapporto tra le risorse
stanziate, pari a euro 20.000.000 e l’ammontare
totale dei contributi richiesti.


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