NOTIFICA DELLE TRANSAZIONI ONLINE

I gestori delle piattaforme digitali hanno l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle operazioni avvenute nel 2023 sui propri portali, entro il 31 gennaio 2024.

D.Lgs. 32/2023 in attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 concernente lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali ed amministrazioni. Provvedimento Prot. n. 406671/2023 del 20.11.2023.  Vanno comunicate le attività svolte al fine di percepire un corrispettivo, quali: la locazione di beni immobili, i servizi personali, la vendita di beni e il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Per “corrispettivo”, s’intende la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia versata o accreditata a un venditore in relazione alle attività sopra riepilogate, il cui importo sia noto al gestore di piattaforma, ovvero sia dallo stesso ragionevolmente conoscibile.

Rientrano nella comunicazione tutti i venditori attivi, vale a dire quelli che prestano un’attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione o a cui è versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un’attività pertinente durante il medesimo periodo.



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